15.4.1 |
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PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI LUGANO, SEZIONE DI GANDRIA – PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL NUCLEO DI GANDRIA |
Adottato dal Consiglio Comunale il 10 dicembre 1993 |
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CAPITOLO I | |
Disposizioni generali |
Art. 1 |
Campo di applicazione |
1. Le presenti norme si applicano al comprensorio delimitato sui piani in scala 1:500. |
2. Le disposizioni del Piano regolatore sono applicabili in quanto non diversamente stabilito dalle presenti norme. |
Art. 2 |
Componenti |
Il Piano particolareggiato del nucleo di Gandria (PP-NG) si compone dei seguenti documenti:
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Art. 3 |
Distanze |
1. Le distanze minime delle costruzioni dai fondi pubblici e privati sono:
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2. Gli edifici preesistenti possono essere ricostruiti sui vecchi ingombri anche quando le suddette distanze non sono rispettate, purché il loro volume non venga aumentato in maniera apprezzabile. |
3. Il Municipio può concedere deroghe per piccole aggiunte o sopraelevazioni necessarie per una ragionevole utilizzazione del fabbricato preesistente; gli interessi dei vicini devono essere equamente considerati. |
Art. 4 |
Demolizioni |
Non sono ammesse demolizioni dei fabbricati principali senza immediata ricostruzione. |
Art. 5 |
Corpi tecnici |
I corpi tecnici non devono essere computati nelle altezze degli edifici, purché siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e siano compatibili con le norme di tutela particolari. |
Art. 6 |
Accessori |
1. Nel nucleo di Gandria è vietata la costruzione di nuovi fabbricati accessori. |
2. In caso di ristrutturazione degli edifici principali le costruzioni accessorie esistenti devono essere rimosse. |
CAPITOLO II | |
Piano di utilizzazione |
Art. 7 |
Destinazione |
1. Nell’area del nucleo di Gandria sono in principio ammesse tutte le utilizzazioni residenziali primarie, artigianali, turistiche, commerciali e di servizio, purché siano compatibili con le strutture edilizie esistenti e le norme di tutela particolari. |
2. Le residenze secondarie sono ammesse solo nelle zone indicate nel Piano di utilizzazione. |
3. Deroghe possono essere concesse dal Municipio se il proprietario mantiene con il Comune rapporti particolarmente stretti e degni di protezione, o per altri motivi gravi e pertinenti. |
4. Le residenze secondarie esistenti all’entrata in vigore delle presenti norme possono essere mantenute. |
Art. 8 |
Spazi liberi privati |
1. Gli spazi liberi privati delle corti, degli orti e dei giardini indicati nel Piano di utilizzazione devono rimanere liberi da costruzioni. |
2. Essi devono essere tenuti decorosamente. Il Municipio può provvedere direttamente alla loro cura quando ciò sia richiesto da circostanze speciali. |
Art. 9 |
Aree AP-EP |
1. Sono riservati per opere pubbliche i seguenti fondi:
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2. Su tali fondi è vietato costruire o trasformare fabbricati e manufatti esistenti accrescendone il valore. |
Art. 10 1 |
Piani di quartiere |
1. Sono soggetti all’allestimento di un Piano di quartiere ai sensi dall’art. 56 della LALP i seguenti comparti:
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2. In principio, in entrambi i comparti, sono applicabili le destinazioni previste all’art. 7 e i parametri edilizi della zona del nucleo. |
3. Gli ingombri massimi ammessi sono indicati nelle due schede grafiche allegate. Per le altezze valgono le seguenti disposizioni:
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4. In principio, le ristrutturazioni e le nuove costruzioni devono tener conto delle tipologie edilizie e delle forme architettoniche tradizionali documentate dal nucleo di Gandria. |
5. Sino all’approvazione del Piano di quartiere, in questi due comparti sono ammessi solo lavori di manutenzione dei fabbricati e dei manufatti esistenti. |
CAPITOLO III | |
Piano delle costruzioni |
Art. 11 2 |
Monumenti storico-artistici di interesse cantonale |
1. I seguenti fabbricati sono inclusi nell’Elenco dei monumenti storici e artistici del Canton Ticino:
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2. I monumenti storico-artistici di interesse cantonale devono essere conservati secondo le disposizioni della legislazione cantonale vigente ed utilizzati in modo decoroso. |
Art. 12 |
Edifici storico-artistici di interesse comunale |
1. I seguenti fabbricati sono considerati di interesse storico-artistico: 6. Oratorio di San Rocco (fondo no 233); 7. Casa de Marchi (fondo no 34); 8. Filanda (fondo no 164, 165 e 166). |
2. I proprietari sono tenuti a conservare questi edifici mantenendone il volume e gli elementi strutturali, architettonici e decorativi. |
3. In caso di ristrutturazione il Municipio può imporre il ripristino di quegli elementi architettonici e decorativi documentati ritenuti qualificativi per la storia e l’architettura del nucleo di Gandria. |
4. Il Comune può concedere sussidi per opere di restauro quando gli oneri richiesti al proprietario risultano eccessivi. |
Art. 13 |
Edifici qualificanti il tessuto tradizionale |
1. Gli edifici qualificanti il tessuto tradizionale possono essere ristrutturati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche preturistiche del nucleo. |
2. Sono ammessi ampliamenti di volume per una ragionevole utilizzazione del fabbricato e quando costituiscono un miglioramento delle qualità formali. |
Art. 14 |
Facciate storico-artistiche di interesse comunale |
Le facciate storico-artistiche di interesse comunale devono essere conservate mantenendo tutti gli elementi architettonici e decorativi rilevabili e documentabili. |
Art. 15 |
Facciate qualificanti gli spazi pubblichi |
1. Le facciate qualificanti gli spazi pubblici devono rispettare le forme architettoniche e gli elementi decorativi tradizionali. |
2. Il Municipio può concedere deroghe per piccole modifiche necessarie per una ragionevole utilizzazione del fabbricato, purché costituiscano un miglioramento delle qualità formali del nucleo. |
Art. 16 |
Facciate da ripristinare |
In caso di ristrutturazioni importanti o di riedificazione dell’edificio le facciate da ripristinare indicate nel Piano delle costruzioni devono essere sistemate tenuto conto delle forme architettoniche e decorative preturistiche rilevabili e documentabili. |
Art. 17 3 |
Riedificazione |
1. Sui fondi no 54, 55, 63, 64, 68 parziale, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 126, 128, 161, 224, 226 e 269 sono autorizzati ampliamenti e riedificazioni degli edifici esistenti nel rispetto degli ingombri massimi indicati nel Piano delle costruzioni e quando costituiscono un miglioramento delle qualità formali. |
2. I nuovi ingombri volumetrici sui fondi 54, 55, 63, 64, 68 parziale, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 126, 128, 161, 224, 226 e 269 posti di fronte al lago possono essere sopraelevati con delle altane unicamente a complemento delle funzioni di ristorazione situate nell’edificio principale. |
3. In caso di cambiamento di destinazione dell’edificio principale le altane devono essere rimosse. |
Art. 18 |
Edifici minori |
Gli edifici minori possono essere ristrutturati e ampliati sino a un’altezza massima di 10.00 m. |
Art. 19 4 |
Corpi e manufatti posticci |
1. Nel nucleo di Gandria è vietato la costruzione di nuovi corpi e manufatti posticci. |
2. In caso di ristrutturazioni importanti o di ricostruzioni degli edifici principali i corpi e manufatti posticci indicati nel Piano delle costruzioni devono essere rimossi. |
3. Eccezionalmente i manufatti posticci esistenti al servizio di strutture di ristorazione e situati di fronte al lago possono essere sopraelevati con delle altane. |
4. In caso di cambiamento di destinazione dell’edificio principale le altane e i manufatti posticci che le sostengono devono essere rimossi. |
Art. 20 |
Muri |
1. I muri di cinta, di riva e di terrazzamento segnati nel Piano delle costruzioni devono essere mantenuti. |
2. Sono ammessi i necessari lavori di manutenzione e di consolidamento nel rispetto delle forme tradizionali. |
CAPITOLO IV | |
Norme particolari |
Art. 21 5 |
Deroghe |
1. La formazione e la sistemazione di balconi è ammessa in deroga alle disposizioni degli art. 13, 14, 15 e 16, purché l’intervento rispetti le dimensioni e le forme rilevabili in epoca preturistica e costituisca un miglioramento formale del prospetto. |
2. In casi particolari e validamente giustificati il Municipio può concedere altre deroghe alle disposizioni degli art. 12, 13, 14, 15, 16 e 17. |
3. Le deroghe devono essere adeguatamente motivate e sottoposte per preavviso alle commissioni di esperti di cui all’art. 22. |
Art. 22 |
Esperti |
1. Il Municipio designa una commissione di esperti con il compito di:
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2. Le attribuzioni della commissione riguardano solamente il diritto di competenza comunale; sono in particolare riservate le competenze delle commissioni cantonali delle bellezze naturali e dei monumenti storici secondo le relative legislazioni. |
3. La composizione della Commissione di esperti è definita dal Regolamento comunale. |
4. Solo per ragioni valide e pertinenti il Municipio può discostarsi dal preavviso della commissione. |
Art. 23 |
Posteggi |
Nell’area del nucleo di Gandria è vietata la formazione di nuovi posteggi privati. |
PER IL MUNICIPIO |
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PER L’ASSEMBLEA |
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Allegati:
- Piano di utilizzazione (1:500)
- Piano delle costruzioni (1:500)
- Piano esemplificativo di attuazione (1:500)
- commento alle norme di attuazione
- schede dei monumenti di interesse cantonale, degli edifici e delle facciate di interesse comunale
- prospetti a lago del nucleo: stato all’inizio del secolo e nel 1990
Note:
1 |
Modificato con risoluzione assembleare del 13 gennaio 2003; risoluzione governativa no. 3377 del 19 agosto 2003.
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2 |
Pto 4: stralcio casa Bordoni da monumento.
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3 |
Modificato con risoluzione assembleare del 2 aprile 2001.
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4 |
Modificato con risoluzione assembleare del 2 aprile 2001.
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5 |
Modificato con risoluzione assembleare del 2 aprile 2001.
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